domenica 14 settembre 2014

Un nostro socio ci ha inoltrato la seguente comunicazione inviata al Corriere Fiorentino, e noi volentieri la ripubblichiamo integralmente.

Spett.le Corriere Fiorentino,

con riferimento all'articolo "Il galateo del ciclista urbano. Sei regole di convivenza", pubblicato al seguente link, sono a segnalare una grave inesattezza. Infatti vi si legge "Nelle aree pedonali no: da anni sostenete che il Codice della strada vi consentirebbe di andare dovunque. Qui a Firenze i vigili dicono di no, ma lo hanno concesso con l’obbligo di andare ad un passo compatibile con la presenza dei pedoni". Ebbene l'autore dell'articolo afferma che secondo i vigili di Firenze non sarebbe consentito transitare in sella di un velocipede all'interno delle aree pedonali. Tale affermazione è palesemente falsa dal momento che l'art. 3 del Codice della Strada definisce area pedonale la "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita' motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi".

Dunque: - il transito delle biciclette nelle aree pedonali è consentito dalla legge; - non è possibile che agenti della Polizia municipale affermino il contrario, perché ciò denoterebbe una gravissima ignoranza delle disposizioni del Codice della strada (ignoranza che si perdona ad un seppur autorevole cronista locale ma non ad un tutore dell'ordine); - il transito delle biciclette nelle aree pedonali non è frutto di alcuna "concessione".

Alla luce di ciò, poiché l'affermazione contenuta nell'articolo in questione è in grado di ingenerare confusione in ordine al rispetto di una norma di legge, si chiede gentilmente di rettificarla.

Sono poi a fornire all'articolista, per Sua cultura personale, un estratto di una recente decisione della cassazione penale (giugno 2014) in merito all'attraversamento in sella sulle strisce pedonali: "In tale prospettiva priva di pregio si rivela in particolare l'argomentazione in punto di diritto svolta dal ricorrente (investitore in auto N.D.A) secondo cui, ai sensi dell'art. 182 C.d.S., comma 4 e 377 art. reg. esec. C.d.S., l'avere il ciclista attraversato sulle strisce pedonali in sella alla propria bicicletta lo poneva nelle condizioni, diverse da quelle di un semplice pedone, di dover dare la precedenza all'autovettura sopraggiungente. A norma del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 377, comma 2, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.), "nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano". Se ne può, a contrario, desumere che, in assenza delle dette condizioni, ai ciclisti sia perfettamente consentito di attraversare la carreggiata anche in sella al proprio velocipede". Magari sarà utile per la redazione di un prossimo articolo... questa volta documentato!

In attesa di un celere cenno di riscontro, porgo i miei migliori saluti.

(Lettera firmata)


Tutte le notizie

FIAB Firenze Ciclabile

  • Sede legale: c/o Circolo ARCI Lavoratori Porta al Prato, via delle Porte Nuove 33; 50144 Firenze FI

  • Email: Clicca qui per scriverci

  • Codice fiscale: 94122650487

Iscriviti alla newsletter

Inserisci il tuo indirizzo email:

Privacy

Privacy Policy
Cookie Policy

Visita anche...

FIAB
Rivista BC
Bicitalia
Albergabici

Area riservata

Nome utente

Password