<1>Statuto dell'associazione Firenze Ciclabile ONLUS
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1
A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un’associazione ambientalista e culturale di promozione sociale denominata "FIAB Firenze Ciclabile Onlus".
L’associazione assumerà nella denominazione l’acronimo “aps” successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale*
La sede dell’Associazione, nell’ambito del Comune di Firenze, è determinata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 2
L’associazione nasce dalla fusione fra le associazioni Città Ciclabile Firenze Onlus e FirenzeInBici Onlus
TITOLO II - FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L’associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale; suo scopo è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; in particolare promuovendo la bicicletta ed altre forme di mobilità ecologicamente compatibili e sviluppando altre iniziative nel campo della qualità della vita.
L’associazione si ispira a principi di ecologia, solidarietà e nonviolenza; la sua struttura è democratica e basata su principi di pari opportunità ed è apartitica e persegue i propri scopi sociali avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali e dei regolamenti provinciali e comunali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento italiano ed europeo.
L’associazione si propone di contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile, al miglioramento delle condizioni ambientali della salute e della qualità della vita e rappresenta il punto di riferimento per la comunità dei ciclisti nell’area metropolitana.
Articolo 4
L’associazione può aderire a federazioni o ad altre strutture associative che abbiano le stesse finalità di quelle elencate nel presente statuto.
L’adesione avviene per delibera del consiglio direttivo. E’ da intendersi tacitamente rinnovata l’adesione ad una federazione qualora il consiglio direttivo non esprima parere contrario entro la data di convocazione dell’assemblea ordinaria. Sia in caso di nuova adesione che di revoca la decisione dovrà essere ratificata dall’assemblea dei soci non oltre il 30 settembre per l’anno successivo (previo inserimento all’ordine del giorno nella convocazione della stessa) a maggioranza semplice.
Articolo 5
L’associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, intende:
1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica e l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto economico ed ecologico ed alternativo ai veicoli a motore;
2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;
3) Favorire la pedonalità
4) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi dei ciclisti avanzando proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo della mobilità sostenibile;
5) denunciare i danni ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo privato a motore, promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso e vigilare che enti, istituzioni e privati rispettino le attuali normative in materia di qualità ambientale e di realizzazione di infrastrutture, con particolare riferimento alle infrastrutture ciclabili; attivarsi per denunciare gli abusi riscontrati.
6) organizzare incontri, seminari, convegni e manifestazioni al fine di promuovere e valorizzare l’uso della bicicletta come mezzo di locomozione, nell’interesse non solo dei ciclisti, ma anche della salute di tutti i cittadini, promuovendo la realizzazione di percorsi protetti per pedoni, ciclisti e portatori di handicap, garantendo sicurezza e rispetto reciproco, al fine di contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico dell’area metropolitana;
7) fornire ogni tipo di assistenza e consulenza ai ciclisti ed ai pedoni sui problemi che si trovano quotidianamente ad affrontare
8) promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
9) organizzare iniziative, convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o tutto quanto sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione, realizzare pubblicazioni utili alle finalità dell’associazione e pubblicare notiziari, indagini, ricerche, studi saggistici e manualistici;
10) attuare ed ottenere servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di eventuali associazioni collegate compreso l’acquisto di materiali e beni collegati all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
11) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell’ambiente e della salute;
12) elaborare, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti.
13) Ottenere finanziamenti e contributi per le finalità di cui ai punti precedenti, anche mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati .
14) Proporre ricorsi ed impugnative giurisdizionali e non, finalizzate al perseguimento dei precedenti punti
Articolo 6
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle previste negli articoli 3 e 4.
L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO III - SOCI
Articolo 7
L’associazione è aperta a chiunque (con esclusione delle persone giuridiche) ne condivida gli scopi e presenti la domanda di adesione contestualmente al pagamento della quota sociale.
L’associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.
Per le nuove iscrizioni la consegna o l’invio della tessera (in formato cartaceo o digitale) è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione e dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo, dopodiché il nuovo socio sarà inserito nel libro dei soci.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che lo stesso può individuare.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione. La nomina può essere rinnovata annualmente.
Articolo 8
Tutti i soci possiedono gli stessi diritti ad eccezione del diritto di voto in assemblea riservato ai soci maggiorenni che lo possono esercitare direttamente o per delega scritta.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato nell’ambito dell’associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi agli eventuali regolamenti interni dell’associazione.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito salvo rimborsi spese sostenute ed approvate dal consiglio direttivo.
Articolo 9
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte al Collegio dei Probiviri.
TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 10
Sono organi dell’associazione:
a) Assemblea dei Soci;
b) Presidente;
c) Vice Presidente (massimo 2);
d) Segretario;
e) Tesoriere;
f) Consiglio Direttivo;
g) Collegio dei Revisori dei Conti;
h) Collegio dei Probiviri
Articolo 11
L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l‘organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere il Consiglio Direttivo, se dimissionario o scaduto, e indicare le linee programmatiche dell’associazione. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci maggiorenni, e comunque non meno di 5 soci.
L’Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione per posta elettronica inviata a tutti i soci almeno 15 giorni prima. Su richiesta, ciascun socio ha facoltà di ricevere le convocazioni assembleari per posta ordinaria, inviata con il medesimo anticipo; tale obbligo si intende assolto in caso che la convocazione dell’Assemblea sia stata inserita in precedenti pubblicazioni cartacee inviate al socio.
Sono ammesse al massimo 3 deleghe per socio.
L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell’Associazione, che ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’associazione; in caso di sua assenza o vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Tutte le votazioni dell’Assemblea si intendono a scrutinio palese ad eccezione della votazione per l’elezione del consiglio direttivo. Tuttavia, prima di ciascuna votazione, ciascun socio può avanzare mozione di scrutinio segreto. A fronte della mozione il Presidente può, a proprio insindacabile giudizio, accogliere la mozione di votazione a scrutinio segreto oppure rimettere la scelta all’Assemblea; in tal caso la mozione di scrutinio segreto viene votata a scrutinio palese e si intende approvata se raccoglie almeno un quarto dei voti.
Le riunioni dell’Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo negli orari di apertura della sede sociale. Inoltre il verbale, le deliberazioni, il bilancio ed i rendiconti sono pubblicati sull’eventuale sito internet dell’associazione, disponible ai soci, e sull’eventuale rivista sociale. I soci che ne fanno richiesta, potranno ricevere la documentazione anche per via postale.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri che vada da un minimo di cinque ad un massimo di undici, scelti tra i soci dall’Assemblea generale.
I consiglieri eletti restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che nell’ultima elezione abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Le sezioni locali che abbiamo almeno 10 iscritti con diritto di voto in assemblea possono eleggere democraticamente un proprio rappresentante che parteciperà ai lavori del Consiglio Direttivo con diritto di voto. I rappresentanti delle sezioni locali non rientrano nel computo dei membri effettivi del Consiglio Direttivo di cui al primo comma del presente articolo.
Prima di eleggere il Consiglio Direttivo, l’Assemblea procede ad una votazione per determinare il numero di membri dello stesso. L’elezione del Consiglio Direttivo si effettua a scrutinio segreto: ciascun socio presente in Assemblea riceve una scheda elettorale e ha facoltà di votare un numero massimo di soci pari al numero di consiglieri previsto per l’eleggendo Consiglio Direttivo. Ciascun socio con delega scritta da parte di un altro socio ha diritto ad un numero di schede elettorali pari alla somma delle deleghe presentate più uno (fino ad un massimo di 4 schede elettorali a testa). Sono ammesse le auto-candidature, ma tutti i soci possono essere votati ed eletti. Non sono ammesse liste e voti di lista: ciascun socio è eletto in maniera indipendente. In caso di parità di voti, prevale il socio anagraficamente più giovane.
Il Consiglio, nella sua prima riunione, designa nel suo ambito il Presidente dell’Associazione e su proposta di questo il o i vice presidenti. Vengono successivamente nominati il Segretario, il Tesoriere ed ulteriori incarichi ritenuti necessari. La presidenza non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi, tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica, almeno 7 giorni prima. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E’ considerata presenza una delega scritta da parte di un consigliere ad un altro consigliere e comunque non più di una a testa.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche.
Il Consiglio Direttivo nomina i rappresentanti dell’Associazione in organismi, enti pubblici e privati ogni volta che tale intervento sia richiesto o ritenuto utile.
Il Consiglio Direttivo decade solo nell’ipotesi in cui per qualsiasi ragione restino in carica un numero di consiglieri inferiore alla metà di quelli previsti durante la precedente Assemblea elettiva.
Il consiglio direttivo potrà dotarsi di un regolamento interno per il suo funzionamento.
Articolo 13
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Articolo 14
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo che potrà anche avvalersi della consulenza di un professionista.
Articolo 15 - Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall’assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata.
I membri del Collegio non possono ricoprire altre cariche all’interno del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al suo interno un proprio Presidente. Il Collegio dei Revisori espleta il controllo dei conti dell’Associazione e presenta all’Assemblea relazione sui conti e sulla gestione dell’Associazione; può inoltre, sia collegialmente che individualmente, presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza tuttavia diritto di voto. Il collegio dei revisori dei conti decade in caso di scioglimento anticipato del consiglio direttivo
Articolo 16 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall’assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata.
Decide sulle controversie relative alle attribuzioni degli organi dell’Associazione e relative all’applicazione dello Statuto. Al Proboviro che venisse a mancare subentra il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti fra i non eletti.
Il Collegio dei Probiviri decade in caso di scioglimento anticipato del Consiglio direttivo. Esso decade altresì per protratta inattività. Si considera protratta inattività il caso in cui il Collegio permanga inattivo nell’arco di tre mesi dopo che il suo intervento sia stato sollecitato per iscritto almeno due volte ed a distanza di almeno un mese dall’una all’altra volta da un singolo socio o da uno degli organi dell’Associazione.
In tal caso, ed in caso di mancanza di candidati atti al subentro si procede alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione di un nuovo collegio, che resterà in carica fino alla successiva elezione del Consiglio.
La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica associativa.
Articolo 17
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 18
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;- contributi di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
Articolo 19
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Ai soci che lo richiedono, copia del bilancio dovrà essere tempestivamente inviata per posta elettronica oppure per posta ordinaria.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E’ obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali e di quelle a esse direttamente connesse.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 20
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti e comunque non inferiore al 5% della base sociale approssimata per eccesso all’unità superiore
La convocazione dell’assemblea dovrà riportare in forma estesa le modifiche che potranno essere apportate allo statuto. L’Assemblea non potrà votare modifiche allo statuto non completamente indicate nella convocazione.
Articolo 21
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti e comunque non inferiore al 5% della base sociale approssimata per eccesso all’unità superiore
L’assemblea non potrà votare lo scioglimento se non esplicitamente indicato nella convocazione della stessa.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.